Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 35, c.3
L’art. 15 della legge n. 183/2011 ha introdotto alcune modifiche nel campo delle certificazioni.
Queste le principali novità a partire dal 1° gennaio 2012:
1) le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti fra privati e amministrazioni pubbliche / gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà. Dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli.
2) I certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione dovranno riportare, a pena di nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi a pena di nullità"